Il primo passo da compiere quando si decide di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale? Quello di scegliere la forma giuridica dell’impresa, naturalmente. Diversi i criteri che si possono adottare per la scelta, inerenti tanto la responsabilità che il capitale iniziale.
Si tratta di una valutazione da non prendere mai sottogamba dal momento che implica costi ma anche adempimenti.
Una delle opzioni è quella di aprire una Srl. In questo articolo analizziamo in cosa consiste, quali sono i vantaggi e gli svantaggi.
Srl: significato e di cosa si tratta
Partiamo dal significato del termine Srl, il quale più propriamente si scrive in questo modo: S.r.l.
Esso sta per Società a Responsabilità Limitata e indica una società di capitali che presenta una personalità giuridica e nella quale i soci rispondono unicamente per i capitali versati.
Il patrimonio privato degli azionisti risulta separato da quello della società: le persone che vi aderiscono non devono in alcun modo rispondere mettendo a disposizione capitali e beni privati.
L’avvio di una Srl ha come requisito fondamentale quello di disporre di un capitale iniziale. Presenta perciò dei costi maggiori sia per la costituzione che per quanto riguarda la gestione rispetto ad altre forme giuridiche.
Ciononostante risulta un’opzione particolarmente adoperata da quanti dispongono di beni e capitali privati, anche perché è alquanto flessibile rispetto al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Le caratteristiche principali della Srl sono:
- Per la costituzione è necessario versare un capitale minimo pari a 10.000 euro.
- Per la sottoscrizione bisogna produrre un atto pubblico.
- La società può durare per un tempo indeterminato.
- Quando il capitale è unicamente in denaro si rende obbligatorio versarne minimo il 25%.
- Le partecipazioni possono essere trasferite o con atto notarile oppure tramite atto informatico redatto da un commercialista. In quest’ultimo caso è necessario che tutte le persone aderiscano al sistema della firma digitale.
Srl e Srls
La Srl esiste anche nella formula della Srls, acronimo di Società a Responsabilità Limitata Semplificata. Una misura introdotta a partire dal 2012 e che ha una forma giuridica decisamente affine a quella della Srl, seppur con delle differenze sostanziali.
In primo luogo, presenta delle agevolazioni durante la fase di costituzione: non c’è bisogno di rivolgersi a un notaio né di versare l’imposta di bollo, per fare degli esempi.
Per l’apertura è necessario versare del capitale, che può anche essere piuttosto basso, ovvero pari a 1 euro.
Ci sono anche degli svantaggi, ovvero:
- Il capitale non può superare i 9.999,00 euro: sopra tale soglia la società diventa una Srl.
- Il capitale può essere prodotto unicamente tramite trasferimenti di denaro.
- Si rivela più difficile ottenere dei finanziamenti da parte delle banche: si perde, quindi, il valore aggiunto classico della Srl, ovvero la riduzione di responsabilità per quanto riguarda i soci.
- Le agevolazioni interessano unicamente la fase costitutiva della società, senza toccare gli altri aspetti successivi.
- I soci possono essere solo persone fisiche; le società terze, come quelle di investimento, non possono farne parte.
- Lo statuto aderisce a regole rigide, non stabilite in autonomia da parte dei soci. Le clausole sono uguali sempre e per tutti, senza che risulti possibile apportare delle modifiche.
I requisiti per aprire una Srl e gli organi costitutivi
Per poter aprire la Srl è necessario disporre di un capitale minimo pari a 10.000 euro; 1 euro nel caso della Srls.
Per la costituzione deve esserci almeno un socio, a cui se ne possono aggiungere due o persino più di due. Gli altri requisiti sono:
- Apertura della partita IVA e richiesta del codice fiscale.
- Redazione di un atto pubblico oppure di una scrittura privata che risulti autenticata.
- Deposito del capitale sociale presso un ente creditizio per quanto riguarda la quota in denaro.
- Iscrizione della società presso l’ufficio competente del registro delle imprese.
- È necessario provvedere alla richiesta di eventuali autorizzazioni, quando necessario.
La Srl opera attraverso tre organi principali, ovvero:
- Assemblea dei soci. È l’organismo più importante, in quanto esprime la volontà sociale secondo un sistema maggioritario. La sua azione è dominante rispetto a quella delle altre figure.
- Possono ricoprire tale carica sia i soci che i non soci. Essi hanno competenze di tipo esclusivo tra cui la redazione del bilancio di esercizio, eventuali scissioni o fusioni, ecc. ecc. Tutte misure che andranno poi approvate dall’assemblea.
- Organo di controllo/revisione. Una figura che funge da controllo all’operato degli amministratori e dei soci. In alcuni casi particolari non risulta obbligatoria.
Conclusioni: pro e contro della Srl
La Srl è un modello di tipo societario che risulta indicato in quei casi in cui i soci che vi aderiscono non vogliono mettere a rischio il proprio patrimonio personale. Per farlo, tuttavia, debbono contribuire con maggiori oneri durante la fase di gestione.
La Srl implica infatti di provvedere ad adempimenti alquanto onerosi e di confrontarsi con una burocrazia piuttosto complessa. Tra le pratiche da sbrigare, oltre alla contabilità ordinaria e ai libri sociali, ci sono il deposito del bilancio di esercizio e numerose tasse.
Ciò vale anche per la Srls, una formula che risulta più semplice da conseguire sia durante la fase iniziale, sia in quelle successive, complice una minore burocrazia.