La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa ha recentemente stabilito la nullità dell’accertamento notificato con modalità cartacea, se privo dell’attestazione di conformità al documento originale firmato digitalmente. Con la sentenza 1750/2023, la Corte ha infatti statuito che l’art. 42. comma 3, del DPR n. 600/73, prevede la nullità dell’accertamento se l’avviso non riporta la sottoscrizione. La decisione ribadisce l’orientamento secondo cui la notifica della copia analogica di un atto è legittima se è stata attestata da un pubblico ufficiale la sua conformità al documento originale digitale.
La sentenza fa emergere quanto sia importante l’utilizzo degli strumenti informatici per garantire il valore probatorio degli atti e la loro riconducibilità all’Ufficio pubblico competente. La decisione della Corte sembra inoltre confermare le opinioni dei principali provider italiani sul ruolo svolto dai nuovi strumenti informatici per una gestione più efficiente delle pratiche burocratiche: secondo InfoCert, provider leader nel settore, l’impiego della smart card per la firma digitale, al pari ad esempio dello SPID e della PEC, velocizza la gestione delle pratiche burocratiche, rendendola più efficiente, veloce e sicura. Inoltre, l’utilizzo delle moderne soluzioni informatiche da parte della Pubblica Amministrazione, tra le quali rientra anche la migrazione nel cloud di tutte le attività degli uffici pubblici, permette di creare un’infrastruttura nazionale che può dare un impulso alla modernizzazione dell’interno Paese.
Cosa stabilisce la sentenza
Secondo l’orientamento confermato dalla Corte, la firma digitale utilizzata per la sottoscrizione di un atto ha validità nel caso in cui la notifica venga eseguita tramite posta elettronica certificata, che permette di confermare ulteriormente l’integrità del documento, l’identità dell’autore e la riconducibilità dell’atto al soggetto pubblico titolare del potere di accertamento.
Stando alla decisione dei giudici tributari l’avviso di accertamento cartaceo contenente solamente l’indicazione “firmato digitalmente” nella sezione riservata al nominativo del funzionario è quindi da considerarsi nullo. Si tratta, ribadisce la Corte, di un requisito formale di riferibilità dell’atto all’Ufficio, che non permette l’applicazione della sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 del Codice di procedura civile.
Da quanto emerge dalla sentenza è quindi possibile affermare che, qualora venga notificata al contribuente la semplice fotocopia via posta di un avviso di accertamento firmato digitalmente, non sottoscritta e priva di contrassegno, l’atto emesso va considerato quindi nullo per un difetto di sottoscrizione.